Articolo 15 comma 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: obbligo di pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative a:

(...)
2) collaborazione o consulenza:
 

  • gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  • il curriculum vitae;
  • i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  • i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
     

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento (....) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei relativi dati (articolo 53, comma 14, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
 

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 è fatto altresì obbligo di pubblicare l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

 

Pubblicazioni fino al 31.12.2020: http://www.natisone.utifvg.it/index.php?id=5297